Art. 106 t.u.b.: la mancata iscrizione all’albo del soggetto concretamente incaricato alla riscossione non è causa di invalidità

Con ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, si è pronunciata in materia di recupero crediti cartolarizzati, con particolare focus sull’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti, chiarendo che da detta omissione non deriva alcuna invalidità.

Il caso

Il debitore proponeva opposizione al precetto ex art. 617, c.p.c., avverso una società che agiva per conto di un’altra società, cessionaria di un rapporto di mutuo (fondiario).

Il Tribunale di Vercelli respingeva l’opposizione, pertanto, il debitore proponeva ricorso per Cassazione avverso il quale resisteva il soggetto concretamente incaricato della riscossione, n.q. di rappresentante della società mandataria della cessionaria del suddetto rapporto.

In particolare, con memoria del 07 febbraio 2024, parte ricorrente eccepiva che l’incaricato per il recupero (anche forzoso) del credito, che aveva ricevuto specifica procura, non era iscritto nell’apposito elenco ex art. 106 t.u.b. e, pertanto, non poteva procedere all’attività di recupero.

Secondo parte ricorrente, dunque, dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106, t.u.b. – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari – si evince che è nullo il conferimento dell’incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell’esercizio dell’attività.

L’ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024

La Suprema Corte di Cassazione ha definito l’eccezione – la quale trova riscontro in molteplici pronunce di merito – artificiosa e destituita di fondamento.

Secondo la ricostruzione operata dagli Ermellini, il ricorrente prende le mosse dall’erroneo assunto in forza del quale le succitate norme presentino natura imperativa inderogabile poiché poste a presidio di un interesse pubblicistico, sulla cui scorta sarebbero affetti da nullità – sotto il profilo civilistico – dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) nonché degli atti di riscossione compiuti in violazione delle medesime.

Sul punto, la Corte ha osservato che in relazione all’interesse tutelato, qualsiasi norma di legge (in quanto generale ed astratta) presenta profili di interesse pubblico, nondimeno ciò non basta a qualificare la medesima in termini operativi, in quanto a tale scopo è necessario che si tratti di preminenti interessi generali della collettività o, comunque, di valori giuridici fondamentali; pertanto, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare come imperativa l’indefinita serie di disposizioni concernenti il c.d. diritto dell’economia, contenute in interi apparati normativi, quali il t.u.b. e il t.u.f..

Nel caso di specie, le norma richiamate sono state ritenute prive di rilievo civilistico in quanto attinenti alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, la cui rilevanza pubblicistica è segnatamente tutelata dal sistema di controlli e poteri facenti capo all’autorità di vigilanza, peraltro presidiati da norme penali.

Per conseguenza, i Giudici del Palazzaccio non hanno ravvisato una valida ragione sulla scorta si possa trasferire automaticamente, sul piano negoziale, le conseguenze di condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti e/o atti processuali posti a tutela del credito, in fase sia cognitiva che esecutiva, asseritamente viziati da un’invalidità “derivata”.

In conclusione, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata iscrizione all’albo degli intermediari finanziari da parte del soggetto concretamente incaricato al recupero del credito.

La massima

Dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.

 

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