La cessione dei crediti in blocco: la pubblicazione in GU è insufficiente

Con l’ordinanza del 5 dicembre 2023 il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Natali, ha affermato importanti principi in materia di cessione di crediti “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58, t.u.b., prestando particolare attenzione alla prova della titolarità soggettiva in capo al creditore cessionario, nell’ipotesi in cui il debitore contesti l’esistenza dell’avvenuta cessione.

Preliminarmente, il Giudice ripercorre le nuove coordinate interpretative relative ai poteri cognitivi del G.E. sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nn. 11066 e 11077 del 2012 le quali, di concerto con le pronunce comunitarie recepite dal giudice di legittimità e della nomofilachia, hanno progressivamente eroso la rigorosa distinzione tra momento della cognizione e sede processuale esecutiva, segnando il passaggio da una concezione “monolitica” del G.E. nella qualità di mero attuatore di una regola aliunde formata a quello di organo giurisdizionale dotato di funzioni “composite” di natura – anche – cognitiva e non meramente ancillare.

 

Indice

 

 

La rilevabilità d’ufficio del diritto ad agire in executivis

In primo luogo il G.E., prendendo le mosse dalla giurisprudenza del Supremo Consesso (SS.UU., sent. n. 2951 del 16/02/2016), ha chiarito che la ricorrenza della titolarità attiva del credito azionato rappresenta una questione suscettibile di essere rilevata dal giudice ex officio in quanto riconducibile nel novero degli elementi costitutivi del diritto sottostante al titolo esecutivo e, dunque, concernente lo stesso diritto ad agire in executivis.

Altresì, sotto il profilo dell’onere probatorio, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della questione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla salvo il riconoscimento ovvero lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Per conseguenza:

  1. la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio;
  2. la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa è cosa diversa rispetto alla titolarità del diritto ad agire;
  3. la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo del diritto del diritto fatto valere con la domanda e l’attore ha l’onere di allegarlo e provarlo;
  4. la titolarità può essere provata positivamente dall’attore ovvero in forza del comportamento processuale del convenuto;
  5. la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l’attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa che può essere proposta in ogni fase del giudizio o rilevata d’ufficio dal giudice;
  6. la contumacia del convenuto non è sufficiente a rendere non contestati i fatti allegati dall’altra parte e non vale ad escludere che l’attore debba provare i fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio.

 

La cessione dei crediti in blocco

Terminata la premessa circa la rilevabilità d’ufficio della titolarità soggettiva in capo al cessionario, per ciò che concerne la cessione del credito quale negozio consensuale ad effetti reali, prende le mosse dalla previsione di cui all’art. 1264, c.c., a norma del quale la cessione va comunicata dal cessionario al debitore ceduto, pur senza particolari formalità, assolvendo alla finalità – limitata – di rendere opponibile a quest’ultimo la vicenda traslativa.

Sul punto, la previsione di cui all’art. 58, t.u.b., consente la pubblicazione il G.U. della cessione, configurandosi quale adempimento pubblicitario succedaneo rispetto alla notifica individuale prevista dal codice del ’42, tuttavia producendo effetti meramente dichiarativi e non anche costitutivi.

 

La prova della cessione in blocco

Sulla scorta di detti presupposti, il G.E. ha criticato l’indirizzo semplificatorio che ritiene sufficiente, ai fini della prova del fatto storico della cessione, la semplice produzione in giudizio dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale secondo il meccanismo della prova indiziaria, in virtù del fatto che quest’ultimo, costituendo mero adempimento pubblicitario, è inidoneo a fornire la prova circa il perfezionamento della fattispecie non avendo valenza traslativa né sanante gli eventuali vizi dell’atto. In breve: una cosa è l’avviso dell’avvenuta cessione, tutt’altra è la prova della sua esistenza e del suo contenuto.

Per conseguenza, chiarito che in capo al cessionario corre l’obbligo di dimostrare in giudizio l’inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, con particolare riguardo al perfezionamento della cessione prima della richiesta di pagamento nonché dell’inclusione – nella cessione – della specifica pretesa azionata secondo criteri di certezza oggettivamente ed agevolmente verificabili, il G.E. ha ritenuto sempre preferibile la prova documentale e diretta, la cui necessità si ricava incidentalmente dalla previsione di cui all’art. 2721, c.c.

Nondimeno, laddove non fosse possibile fornire della prova, non sarà sicuramente sufficiente una prova meramente indiziaria ed indiretta sia pure raccordata a condotte o atti provenienti dalle parti del contratto di cessione, in quanto portatrici di un interesse provato e configgente  con quello del debitore ceduto.

In conclusione, la pubblicazione in G.U. assurge a mero indizio dell’esistenza della cessione che, in assenza del contratto di cessione, deve essere raccordato con altre circostanze idonee a convergere univocamente nella dimostrazione non soltanto dell’avvenuta cessione, bensì anche della sua ricomprensione nella posizione creditoria controversa.

 

La massima

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell’avvenuta cessione al debitore ceduto. Tuttavia l’adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l’esistenza della cessione, in quanto una cosa è l’avviso ed un’altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto. Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto.

 

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