La Competenza del Giudice dell’Esecuzione nei Decreti Ingiuntivi

Con ordinanza n. 9680 del 10 aprile 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, si è pronunciata sulla competenza del Giudice dell’Esecuzione nell’ambito della procedura concernente l’emissione e l’opposizione ai decreti ingiuntivi.

Il caso

All’esito di un procedimento esecutivo concernente obblighi di fare promosso in danno degli obbligati, i creditori procedenti chiedevano ed ottenevano l’emissione di un decreto ingiuntivo per la liquidazione delle spese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 614, c.p.c., per il valore di €. 16.000,00.

Gli obbligato proponevano opposizione a suddetto decreto, sulla cui scorta il Tribunale di Pesaro revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli ingiunti al pagamento della minor somma pari ad €. 11.912,21.

La Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava improseguibile l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli obbligati.

Avverso tale ultima pronuncia, gli obbligati proponevano ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

L’ordinanza n. 9680 del 10 aprile 2024

In particolare, con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti ingiunti denunciavano la violazione degli artt. 614 e 645, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

Sul punto, gli stessi sostenevano che vi sarebbe una competenza funzionale ed inderogabile del G.E. sia ad emettere il decreto ingiuntivo ex art. 614, c.p.c., sia a decidere sulle opposizioni avverso il medesimo.

Per conseguenza, non solo il ricorso per decreto ingiuntivo non viene iscritto al ruolo ordinario per poi essere assegnato al G.E. bensì depositato direttamente al fascicolo al quale si riferisce; bensì, anche l’eventuale opposizione seguirebbe analoga sorte, essendo illogico far transitare la medesima per una diversa cancelleria per poi essere assegnata al giudice competente, già perfettamente individuato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato.

Il Supremo Consesso ha in primo luogo affermato che non sussistono dubbi circa la competenza funzionale ed inderogabile del G.E., in quanto tale, ad emette il decreto di ingiunzione ex art. 614, c.p.c., confermando il consolidato principio secondo cui la relativa istanza possa essere proposta al medesimo giudice dell’esecuzione, con ricorso a lui diretto e depositato nel fascicolo dell’esecuzione già formato, senza necessità di iscrizione a ruolo poiché trattasi di un decreto di ingiunzione avente un particolare oggetto: la liquidazione delle spese del processo esecutivo per l’esecuzione degli obblighi di fare.

Del resto – proseguendo nel ragionamento della Corte – lo stesso art. 614, c.p.c., prevede espressamente che nell’ambito di detti di procedimenti il Giudice, quando ritiene giustificate le spese denunciate, provvede ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 642, c.p.c.

Nondimeno, nulla è previsto in ordine all’eventuale opposizione, per la quale, conseguentemente, devono applicarsi le disposizioni ordinarie di cui agli artt. 633, ss., c.p.c.

Per conseguenza, la competenza del G.E. a decidere sulle opposizioni al decreto ingiuntivo non è una competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione in quanto tale, poiché trattasi, invece, della competenza funzionale ed inderogabile a decidere sulla scorta della previsione di cui all’art. 645, c.p.c.

Per questi motivi, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ex art. 614, c.p.c. va senz’altro iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell’esecuzione e la sua trattazione spetta a detto ufficio, ma non necessariamente al medesimo giudice che lo ha pronunciato.

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, gli Ermellini respingevano il ricorso formulando il seguente principio di diritto.

La massima

Poiché l’art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione, in quanto tale, ad emettere il decreto d’ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice dell’esecuzione, con ricorso a lui diretto e depositato nell’ambito del fascicolo dell’esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo; al contrario, l’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 614 c.p.c., per la quale tale ultima disposizione non prevede alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione in quanto tale, è regolata dalle disposizioni generali dettate per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., il giudizio di opposizione rientra nella competenza funzionale dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione stesso, indifferenziatamente inteso, non ravvisandosi tra giudici dello stesso ufficio giudiziario (tranne il solo caso di alcune sezioni specializzate) alcuna questione di competenza; pertanto, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio ed il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari previste dall’art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941, che legittimamente possono prevedere anche la designazione, peraltro senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento, di un magistrato incaricato delle funzioni di giudice dell’esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto”.

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