L’amministratore è sempre responsabile, se il condominio non fa correttamente la raccolta differenziata?

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4561 del 14 febbraio 2023, ha chiarito che l’amministratore di condominio non può essere mai chiamato a rispondere – in via solidale con i singoli condomini – della violazione della normativa comunale sulla raccolta differenziata, per il solo fatto di rivestire tale qualità. In altri termini, l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, collocati in aree condominiali, non può essere di per sé fonte di responsabilità solidale, per l’amministratore, dovendosi invece specificamente dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso – con atti o comportamenti suoi propri – alla commissione delle infrazioni rilevate.

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Il caso

All’origine della controversia vi erano dei «verbali di accertamento dell’AMA» – l’Azienda Municipale Ambiente di Roma Capitale – che contestavano a un condominio capitolino e alla società che svolgeva il ruolo di amministratore la «violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti irregolarmente conferiti». Le rispettive opposizioni «contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive di Roma Capitale» venivano tuttavia respinte, sia in primo che in secondo grado di giudizio, con conseguente conferma della condanna al pagamento della sanzione.

In appello, nello specifico, la Numerio Negidio s.r.l. negava preliminarmente di essere l’amministratore del condominio sanzionato, che era quello di via Zeus/E e non quello di via Zeus/A. Il Tribunale, in funzione di giudice del gravame, respingeva tuttavia l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società, in quanto «i verbali di accertamento avevano riportato i dati dell’amministratore condominiale che risultavano da una circolare affissa all’interno del condominio» e, sul punto, «la opponente non aveva fornito prova contraria». In realtà, aggiungeva il giudice, il fatto che «i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di altro condominio, cioè di quello di via Zeus/E» attestava piuttosto che «il condominio di via Zeus/A non aveva comunque titolo per opporsi alle determinazioni amministrative impugnate».

Entrando nel merito della questione, il magistrato giudicante osservava altresì che «la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale», evidenziando, peraltro, come «la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità il condominio ed il suo amministratore».

Il condominio di via Zeus/A in Roma e la Numerio Negidio s.r.l., decidevano pertanto di depositare ricorso per Cassazione, articolandolo in quattro motivi.

Roma Capitale si costituiva, depositando controricorso.

 

La Sentenza n. 4561 del 14 febbraio 2023

La S. C., con la sentenza in commento, ribalta completamente il giudizio delle due corti del merito, evidenziandone motivatamente gli aspetti erronei.

In primo luogo, la Corte chiarisce che il ricorso presentato dal condominio di via Zeus/A è inammissibile, per non aver impugnato la statuizione con la quale il giudice del gravame ha sancito che «il condominio di via Zeus/A non aveva alcuna legittimazione a proporre l’opposizione, dal momento che le violazioni di cui ai verbali erano state accertate nei confronti del condominio di via Zeus/E, contro cui erano state emesse le determinazioni ingiuntive impugnate», con formazione del giudicato, sul punto, e conseguente difetto di legittimazione insanabile.

Nondimeno, i primi due motivi di ricorso dell’altro ricorrente – l’amministratore in proprio – sono fondati e, ad avviso della Corte, possono essere trattati congiuntamente. Parte ricorrente, con essi, ha infatti denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1325 e 2697 c.c., degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 14, comma 7, e 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105-2005 e dell’art. 6 della L. n. 689 del 1981, evidenziando in particolare come la responsabilità solidale dell’amministratore non può essere rinvenuta – come afferma il giudice dell’appello – in quest’ultima disposizione, poiché essa «dichiara la responsabilità solidale del proprietario della cosa che è servita o è stata destinata a commettere l’illecito», mentre il condominio, cui i contenitori non sono mai stati materialmente assegnati, non può essere considerato proprietario o usufruttuario degli stessi».

La S. C. osserva, in proposito, che l’errore di motivazione del Tribunale in funzione di giudice dell’appello sta nella «premessa che l’amministratore del condominio sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini». Questa premessa non interpreta correttamente il dato normativo e quindi vizia l’intero ragionamento su cui si fonda la pronuncia della corte di merito. Nel nostro ordinamento, «l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno (art. 1131 c.c.)». Da questa breve sintesi del quadro normativo, logicamente, discende la conseguenza, secondo la quale, «l’amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta», soltanto in tutti quei casi in cui egli abbia «materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni».

Assorbiti gli altri due motivi di ricorso – relativi ad altri profili delle norme già richiamate, nonché alla violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. – la S. C., pertanto, «in accoglimento dei primi due», cassa la sentenza impugnata, precisando che, «non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’annullamento delle determinazioni dirigenziali emesse nei confronti della società Numerio Negidio».

Le spese di tutti i gradi di giudizio –  stante «l’assoluta novità della questione, nei cui confronti non si riscontrano precedenti decisioni» – sono compensate «ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.», tranne che per il condominio di via Zeus/A in Roma, che dovrà versare un «ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto».

 

Le massime

  1. In tema di sanzioni amministrative, l’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale (Cassazione, massimario).
  2. L’amministratore del condominio non è responsabile solidalmente con i singoli condomini per la violazione del regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti urbani (Immobili e proprietà, 3/2023, p. 192).
  3. L’amministrazione di condominio non può essere chiamato a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti irregolarmente conferiti, occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni (Quotidiano Giuridico).

 

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