Volo in ritardo e diritto alla compensazione nonostante l’attesa in albergo

Con ordinanza n. 6446 del 5 dicembre 2023, depositata il 12 marzo 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, si è pronunciata in materia di diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero a causa del ritardo del volo.  

 

Indice

 

Il caso  

Un Passeggero, lamentando il danno subito per via di un ritardo nel volo superiore alle 3 ore, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio una Compagnia aerea al fine di ottenere la compensazione pecuniaria ex articolo 7, primo comma, lettera c), del Regolamento CE n. 261/2004.

La Compagnia resisteva in giudizio sostenendo l’infondatezza della domanda in quanto il Passeggero aveva ricevuto comunicazione della riprogrammazione del volo e, per conseguenza, atteso il nuovo orario di partenza nell’albergo in cui alloggiava e non in aeroporto.

Il Giudice di prime cure respingeva la domanda del Passeggero ritenendo che lo stesso non avesse sopportato il disagio di essersi presentato all’imbarco all’originario orario previsto.

In sede di gravame, il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva l’appello del Passeggero, condannando la Compagnia.

 

 

L’ordinanza n. 6446 del 12 marzo 2024 (ud. 5 dicembre 2023)  

La sentenza del Tribunale veniva impugnata dalla Compagnia aerea con ricorso per Cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo.

In particolare, la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3,5,6,7 e 9 del Regolamento CE n. 261/2004 nonché degli articoli 1218 e 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma n. 3, c.p.c., sostenendo che, ai fini della compensazione, sia necessario che il Passeggero si sia recato all’accettazione all’orario stabilito, laddove lo stesso, aveva invece atteso in albergo, in prolungamento del servizio totalmente gratuito ed usufruendo del servizio di transfer al fine di raggiungere l’aeroporto in orario congruo rispetto all’orario di partenza riprogrammato.

Sul punto, la Suprema Corte dà atto, innanzitutto, che dette motivazioni avevano condotto il Giudice di Pace di Busto Arsizio ad accogliere la tesi della Compagnia, incorrendo tuttavia in errore, come giustamente – a parere degli Ermellini – rilevato dal Tribunale in secondo grado.

Il Supremo Consesso, infatti, ha precisato che sarebbe illogico e contraddittorio esigere che il Passeggero si presenti all’accettazione in aeroporto come se la comunicazione della riprogrammazione del volo non fosse mai avvenuta, nonché in contrasto con l’art. 3, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento CE n. 261/2004.

La norma, sul punto, prevede che la compensazione abbia luogo qualora i passeggeri dispongano di una prenotazione sul volo in questione e – tranne i casi di cancellazione – si presentino all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata.

Presupposto, dunque, che la ricorrente comunicava a mezzo tuour operator il nuovo orario, è a quest’ultimo che deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della norma in argomento, e non all’orario originariamente fissato e poi dalla stessa compagnia aerea annullato poiché, diversamente opinando, l’informazione fornita in ragione della sopravvenuta causa di ritardo sarebbe priva di senso e di utilità.

Gli Ermellini hanno dunque convenuto con il Giudice d’Appello che aveva escluso che il presupposto della compensazione sia la sussistenza di un disagio per l’attesa snervante in aeroporto e che l’informazione del vettore legittimi il passeggero a presentarsi in accettazione all’aeroporto al nuovo orario fissato, senza che ciò pregiudichi la compensazione pecuniaria.

Per questi motivi, la Suprema Corte rigettava il ricorso e condannava la Compagnia aerea statuendo a favore del Passeggero.

 

La massima

Il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce non già dal disagio per l’attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi ipso facto per ritardo superiore alle tre ore, essendo sufficiente tale perdita di tempo e non occorrendo che i passeggeri dimostrino di aver subito un danno individuale.

 

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