DECRETO INGIUNTIVO E MUTUO FONDIARIO: la duplicazione del titolo esecutivo

Non sussistendo un principio generale che vieti la duplicazione dei titoli esecutivi, il creditore già titolato ha diritto di munirsi, nei confronti del proprio debitore, di un secondo titolo esecutivo, purché rispetti i limiti posti dal principio di consumazione dell’azione, dal principio secondo cui non è consentita l’instaurazione di giudizi da cui il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, nonché, infine, dal principio che vieta l’abuso del diritto e del processo”.

È questo il principio espresso dal Tribunale di Verona, con sentenza n. 1734/2022 del 05/10/2022, la quale conferma il precedente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21768/2019.

.